TITOLI DI VIAGGIO
1. Ho prenotato un volo (o altro servizio di trasporto) con partenza
prima del 14 aprile. Sono costretto a rinunciare al viaggio, quali sono
i miei diritti?
Nel caso in cui il viaggiatore sia
impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell’autorità e
debba quindi rinunciare al viaggio, ha diritto a ricevere il rimborso in
denaro o un voucher (da utilizzare entro un anno dall’emissione) di
importo pari al prezzo pagato per il titolo di viaggio. È il vettore a
poter scegliere tra rimborso in denaro o voucher, così come previsto
dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020. n. 9.
2. Ho prenotato
un volo (da effettuarsi indifferentemente prima o dopo il 14 aprile), ma
la compagnia lo ha cancellato. Quali sono i miei diritti?
Se è il vettore a cancellare il volo,
si ha diritto al rimborso in denaro e il voucher non deve essere
obbligatoriamente accettato; in caso di cancellazione ad opera della
compagnia, si applica infatti la normativa prevista in via ordinaria (Regolamento
CE 261/2004). È tuttavia sempre possibile accordarsi autonomamente con
il vettore (o con l’agenzia) e decidere di accettare il voucher se
proposto. Anche la Commissione Europea, in una nota contenente delle
linee guida interpretative delle norme europee in materia dei diritti
dei passeggeri in relazione all’attuale emergenza in corso, ha precisato
che, in caso di cancellazione del viaggio ad opera del vettore, se lo
stesso propone un voucher, tale proposta non può influire sul diritto
del passeggero ad optare per il rimborso.
3. Perché in un
caso ho diritto al rimborso in denaro e nell'altro (eventualmente) ad un
voucher dell’importo di quanto pagato per il viaggio di cui non potrò
usufruire?
Le norme attualmente vigenti (art. 28
del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9) prevedono che i vettori possano
procedere, a scelta, al rimborso o all’emissione di un voucher della
durata di un anno quando è il viaggiatore ad annullare il viaggio a
causa di un’impossibilità sopravvenuta; se dunque hai rinunciato al tuo
viaggio perché dei provvedimenti governativi ti impediscono di partire,
può legittimamente esserti offerto un voucher e non il rimborso in
denaro.
Se è invece il vettore a cancellare il
tuo volo (o altro tipo di trasporto) e non sei tu a rinunciarvi, pur in
presenza di divieti imposti dalla autorità, hai diritto a ricevere il
rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme ordinarie vigenti (es:
Reg. 261/04 sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo che prevede,
in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, rimborso in
denaro o riprotezione). È tuttavia sempre possibile accordarsi
autonomamente con il vettore (o con l’agenzia) e decidere di accettare
il voucher se proposto.
4. Ho acquistato
un volo A/R; la compagnia ha cancellato solo l'andata (o solo il ritorno):
quali sono i miei diritti?
Se le tratte sono parte di un'unica
prenotazione, la cancellazione della sola andata o del solo ritorno ad
opera della compagnia, legittima a ricevere il rimborso dell’intero
biglietto. Se il viaggio A/R è invece frutto di due prenotazioni
separate, si avrà diritto al rimborso della sola tratta cancellata.
5. Ho prenotato
un volo per la fine di aprile, ma a causa dell'emergenza preferisco non
partire. Riceverò il rimborso del biglietto?
La rinuncia a viaggi da effettuarsi
dopo il 13 aprile e cioè in date alle quali non si estende l'efficacia
delle misure adottate, non conferiscono automaticamente un diritto al
rimborso; ciò significa che se avete acquistato una tariffa rimborsabile
o flessibile, potete richiedere il rimborso o la modifica del biglietto,
alle condizioni della vostra tariffa. Se invece la tariffa non è
rimborsabile/modificabile, in caso di rinuncia potete richiedere
soltanto il rimborso delle tasse aeroportuali, purché non vengano
effettuate le operazioni di check in.
6. Ho acquistato,
dall'Italia, un titolo di viaggio per uno stato estero, nel quale
tuttavia è stato impedito lo sbarco, l'approdo e in generale l'arrivo:
ho diritto al rimborso?
Sì, se naturalmente l'arrivo nello
stato estero è previsto durante il periodo di vigenza del divieto.
7. Ho rinunciato
al viaggio ed ho appurato di aver diritto al rimborso: come e a chi devo
richiederlo?
Il rimborso deve essere richiesto al
vettore entro 30 giorni decorrenti o dalla cessazione del divieto (e in
generale dalla situazione che determina l'impossibilità, ad esempio, la
cessazione del proprio stato di quarantena) oppure, nel caso di
impedimento di sbarco/approdo all’estero, entro 30 giorni dalla data
prevista per la partenza. È necessario allegare il proprio titolo di
viaggio; il vettore entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta,
provvede ad effettuare il rimborso o l’emissione del voucher. La
procedura è la medesima anche nel caso di acquisto del biglietto tramite
agenzia.
PACCHETTI TURISTICI
1. Ho acquistato un pacchetto turistico da eseguirsi prima del 14
aprile; sono costretto a rinunciare, quali sono i miei diritti?
Nel caso in cui il viaggiatore sia
impossibilitato a partire per espresso provvedimento dell'autorità e
debba quindi rinunciare al viaggio, può recedere dal contratto di
pacchetto turistico: l'organizzatore può offrire al viaggiatore un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può
erogare un rimborso in denaro oppure può emettere un voucher (da
utilizzare entro un anno dall’emissione) di importo pari al rimborso
spettante. È l'organizzatore a poter scegliere tra pacchetto
sostitutivo, rimborso in denaro o voucher, così come previsto
dall'art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9.
2. Ho
acquistato un pacchetto turistico (da eseguirsi indifferentemente
prima o dopo il 14 aprile), ma l'agenzia/organizzatore lo ha
cancellato. Quali sono i miei diritti?
Se è l'organizzatore a
cancellare/annullare il pacchetto, si ha diritto al rimborso in
denaro e il voucher o il pacchetto sostitutivo non devono essere
obbligatoriamente accettati; in caso di cancellazione del pacchetto
ad opera del tour operator si applica infatti la normativa prevista
in via ordinaria (art. 41 Codice del Turismo). È tuttavia sempre
possibile accordarsi autonomamente con l’organizzatore e decidere di
accettare il pacchetto sostitutivo o il voucher se proposti.
3. Perché in
un caso ho diritto al rimborso e nell'altro (eventualmente) ad un
pacchetto sostitutivo o ad un voucher?
Le norme attualmente vigenti
(dall’art. 28 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9) prevedono che gli
organizzatori di pacchetti possano procedere, a scelta, al rimborso
o all'offerta di un pacchetto sostitutivo o all'emissione di un
voucher della durata di un anno, quando è il viaggiatore a recedere
dal pacchetto turistico a causa di un'impossibilità sopravvenuta; se
dunque hai rinunciato al tuo viaggio perché dei provvedimenti
governativi ti impediscono di partire, può legittimamente esserti
offerto un pacchetto sostitutivo o il voucher e non il rimborso in
denaro.
Se è invece l'organizzatore a
cancellare il pacchetto, e non è il viaggiatore a rinunciarvi, pur
in presenza di divieti imposti dalle autorità, hai diritto a
ricevere il rimborso nelle forme e nei modi previsti dalle norme
ordinarie vigenti (articolo 41 Codice del Turismo). È tuttavia
sempre possibile accordarsi autonomamente con l’organizzatore e
decidere di accettare il pacchetto sostitutivo o il voucher se
proposti.
4. Ho
rinunciato al pacchetto turistico che avevo prenotato; il tour
operator mi rilascia un voucher per il prezzo della vacanza, ma io
non ho ancora saldato il conto per intero. Devo per forza pagare
tutto, prima di ricevere il buono?
No; il viaggiatore non è tenuto a
procedere al saldo ed ha diritto alla restituzione delle somme già
corrisposte. Se hai versato un acconto pari al 15% del prezzo totale
del pacchetto e ricevi un voucher, l'importo del voucher dovrà
essere pari al 15% del costo totale del pacchetto.
5. Ho
prenotato un pacchetto turistico presso un tour operator con sede in
un altro paese dell'UE ma a causa del divieto italiano di mettersi
in viaggio, non sono potuto partire. Ho comunque diritto al
rimborso/buono?
Riteniamo che in questo caso i
cittadini italiani abbiano diritto al rimborso in quanto il divieto
di mettersi in viaggio/divieto di ingresso in un Paese,
costituiscano una circostanza eccezionale non imputabile al
viaggiatore che rende impossibile usufruire della prestazione.
6. Ho
prenotato un pacchetto turistico per il 1° maggio - posso recedere
gratuitamente?
È possibile cancellare
gratuitamente soltanto viaggi con partenza fino al 13 aprile. Per
l'annullamento senza penali di viaggi fissati in data successiva,
tale possibilità sarà effettiva solo se i divieti attualmente
vigenti sul territorio nazionale e nei paesi di destinazione saranno
prorogati fino a comprendere le rispettive date di partenza o
soggiorno. Nel caso in cui non intervenga alcuna misura restrittiva
ad influire sull'esecuzione del pacchetto, l'eventuale recesso sarà
regolato dalle condizioni contrattuali accettate al momento
dell’acquisto e il viaggiatore sarà tenuto al pagamento di una
penale se prevista dalle condizioni e nelle modalità indicate nelle
stesse.
7. Ho
prenotato un pacchetto turistico con partenza alla fine di aprile e
per il quale ho versato solo un acconto. Ora l'organizzatore mi
chiede di pagare il saldo - posso rifiutarmi di pagare?
Poiché attualmente solo i viaggi
fino al 13 aprile possono essere cancellati gratuitamente, il
pagamento del saldo andrebbe effettuato perché a ciò si è
contrattualmente tenuti. Data l'incertezza della situazione ed il
suo continuo evolversi, consigliamo di contattare l'organizzatore
per iscritto e verificare la possibilità di poter posticipare il
pagamento del saldo.
PRENOTAZIONI DI STRUTTURE ALBERGHIERE
1. Ho prenotato un soggiorno in albergo da effettuarsi prima del 13
aprile e ho pagato un anticipo/una caparra. L’albergo può rifiutarsi
di restituirmi quanto pagato?
No, anche in questo caso vale la
regola secondo cui se non è più possibile adempiere alla prestazione,
l’albergo non può richiedere il pagamento e deve restituire quanto
già versato in contanti o tramite l’emissione di voucher valido un
anno dalla data di emissione (art. 88 DL 17 marzo 2020 n. 18).
2.Ho
prenotato un albergo per l’estate 2020. L’albergo mi ha comunicato
che se oggi decidessi di cancellare la prenotazione, perderei la
caparra/devo pagare una penale di recesso. Posso cancellare
gratuitamente?
Non è possibile prevedere quale
sarà la situazione questa estate; ad oggi l'adempimento della
prestazione risulta possibile. Da ciò consegue che, in caso di
disdetta, il professionista possa trattenere la caparra versata o
richiedere il pagamento di penali se previsto dalle condizioni
contrattuali.
Se alla data del soggiorno sarà
ancora impedito lo spostamento per viaggi turistici (o a causa di
impedimenti in uscita dal nostro Paese o a causa di impedimenti
all’ingresso nel luogo di destinazione), il contratto potrà essere
risolto e gli importi già versati dovranno essere restituiti.
RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO DI BIGLIETTI PER SPETTACOLI,
MUSEI E ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA
1. Ho acquistato un biglietto per un concerto/museo/spettacolo teatrale,
ma è stato cancellato. A cosa ho diritto?
Il nuovo decreto legge riconosce che
anche in questi casi si verifica un'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta della prestazione; tuttavia, dalla lettera dell'articolo
sembrerebbe che il rimborso possa essere corrisposto esclusivamente
tramite voucher, da richiedere, allegando il relativo titolo di acquisto,
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Il
venditore dovrà procedere, entro 30 giorni dalla richiesta,
all'emissione del voucher di importo pari al titolo di acquisto, da
utilizzare entro un anno.
COME
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